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D.Lgs. 102/2025 e prevenzione della Legionella: cosa cambia davvero per strutture e cittadini


Premessa

La Legionella è un batterio insidioso, capace di proliferare negli impianti idrici e diffondersi attraverso aerosol, causando la legionellosi: una malattia che può avere esiti gravi, soprattutto nelle persone fragili.


Negli ultimi anni la sensibilità sul tema è cresciuta e l’Europa ha imposto agli Stati membri standard più elevati sulla qualità e sicurezza dell’acqua destinata al consumo umano.In Italia, questa evoluzione normativa è stata recepita dal D.Lgs. 18/2023 e oggi rafforzata dal D.Lgs. 102/2025, entrato in vigore il 19 luglio 2025.


Sintesi

Il decreto non introduce un obbligo generalizzato per tutti, ma cambia l’approccio:

  • definisce un sistema basato su piani di gestione del rischio;

  • amplia la categoria degli edifici sensibili (ospedali, RSA, scuole, strutture ricettive, studi odontoiatrici…);

  • rende obbligatorio il documento di autocontrollo o il PSA – Piano di sicurezza dell’acqua;

  • stabilisce che, in diversi casi, il sistema di disinfezione continua anti-Legionella non è più una raccomandazione, ma diventa standard minimo richiesto.


In poche parole: non tutti dovranno correre a installare un dosatore, ma molte categorie dovranno dimostrare con documenti e controlli regolari che l’acqua distribuita fino al rubinetto è sicura.


Chi deve muoversi subito

Il D.Lgs. 102/2025 entra in vigore da subito per le categorie prioritarie indicate nell’Allegato VIII.

  • RSA e ospedali: qui il rischio è massimo. Il PSA è obbligatorio e il dosaggio in continuo è sempre richiesto. Non ci sono scuse: la protezione dei pazienti fragili viene prima di tutto.

  • Studi dentistici: considerati “edifici sensibili”, devono avere un piano di autocontrollo. Nei riuniti odontoiatrici, spesso già predisposti con sistemi di disinfezione, la continuità del trattamento diventa parte integrante del protocollo.

  • Strutture ricettive (hotel, campeggi, spa, palestre con docce): obbligo di piano di autocontrollo (o HACCP integrato). Qui il dosaggio in continuo scatta in presenza di impianti complessi (spa, piscine, centri benessere) o di positività riscontrate.

  • Scuole, palestre, caserme, uffici con docce, stabilimenti balneari: il piano è obbligatorio. La disinfezione in continuo non è sempre imposta a priori, ma può diventare vincolante se la valutazione del rischio lo richiede.


E i condomini?

Per i condomini non cambia nulla di diretto: non sono inseriti nell’Allegato VIII e non hanno obblighi formali di piano legionella.

Resta comunque la responsabilità dell’amministratore: se un focolaio viene ricondotto all’impianto idrico comune, scattano responsabilità civili e penali.

Inoltre, in caso di contaminazioni accertate, l’ASL può imporre prescrizioni correttive, fino al dosaggio continuo.


Il nuovo ruolo del GIDI

Il decreto introduce e rafforza la figura del GIDI (Gestore idrico della distribuzione interna):

  • deve essere sempre nominato nelle strutture prioritarie;

  • coordina piani, analisi, manutenzioni;

  • rappresenta l’interfaccia tra struttura e autorità sanitaria.


In una RSA sarà un team multidisciplinare, nello studio dentistico può coincidere con il titolare, mentre in scuole e alberghi può essere il manutentore incaricato.


Tempistiche

  • 19 luglio 2025 → obbligo immediato di piani e autocontrolli per tutte le strutture elencate nell’Allegato VIII.

  • Da subito → le ASL possono emettere prescrizioni correttive, con tempi di adeguamento in genere 30–60 giorni.

  • 2026–2027 → scadenze aggiuntive solo per altri parametri chimici (PFAS, TFA, ReMaF), non per la Legionella.


Perché è un cambio di passo


La grande novità è che il dosaggio continuo non è più “consiglio facoltativo”, ma in molti casi viene considerato lo standard minimo accettabile:

  • sempre obbligatorio in ospedali e RSA;

  • fortemente richiesto in strutture ricettive con spa, piscine, centri sportivi;

  • condizionato alla valutazione del rischio in scuole, uffici, palestre, caserme.


Conclusione


Il D.Lgs. 102/2025 segna un cambio culturale: la prevenzione della Legionella non è più questione di buona volontà, ma un dovere documentato e tracciabile.


Per chi gestisce strutture sanitarie, ricettive, scolastiche o sportive è il momento di aggiornare i piani, nominare il GIDI e valutare seriamente sistemi di disinfezione in continuo.

Per i cittadini, significa maggiore tutela della salute e standard più elevati di sicurezza idrica.


Meglio prevenire con un piano e un sistema stabile, piuttosto che affrontare chiusure, sanzioni o nel peggiore dei casi di legionellosi tra ospiti o pazienti.



 
 
 

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